Il TAR del Lazio, con un’ordinanza (la 2408) del 23 maggio 2007, ha segnato un buon passo avanti nella difesa della laicità dello Stato e della libertà di coscienza .
E’ stato accolto favorevolmente il ricorso proposto da numerose associazioni laiche, confessioni religiose, studenti, rappresentati tutti dagli avvocati Fausto Buccellato e Massimo Luciani , contro l’Ordinanza Ministeriale n.26 del 15 marzo 2007 ( art. 8- credito scolastico, par. 13,14) relativa agli Esami di Stato del corrente anno scolastico. L’ordinanza configurava la competenza dei docenti di religione cattolica ad esprimere il proprio voto nell’attribuzione del credito scolastico; questo avrebbe dato luogo a discriminazioni inaccettabili verso gli alunni che non hanno scelto l’insegnamento di religione cattolica, ai quali sarebbero stati riconosciuti crediti di diverso rango e solo sulla base di un loro presunto impegno. Sarebbe stato totalmente stravolto lo “stato di non obbligo” loro riconosciuto da famose sentenze della Corte Costituzionale.
Le motivazioni con cui il Tar Lazio ha accolto nell’immediato la richiesta di sospensiva relativa ai paragrafi 13,14 si fondano:
- sulla violazione del T.U. della legislazione scolastica (D.P.R. 294/97, art.309) che dispone che l’insegnamento della religione cattolica non fa parte della pagella scolastica e il profitto e l’impegno degli alunni viene comunicato ad alunni e famiglie con una “speciale nota” a parte, a cura del docente.;
- “sul piano didattico- sono parole del TAR- l’insegnamento della religione non può, a nessun titolo, concorrere alla formazione del “credito scolastico”(..) per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono né l’insegnamento religioso e né usufruiscono di attività sostitutive”.
Sono espressioni che apprezziamo profondamente e ci restituiscono la certezza che le nostre battaglie per una scuola laica e democratica non sono vane.
Per i ricorrenti:
Antonia Sani dell’ "Assoc.naz. per la Scuola della Repubblica".
E’ stato accolto favorevolmente il ricorso proposto da numerose associazioni laiche, confessioni religiose, studenti, rappresentati tutti dagli avvocati Fausto Buccellato e Massimo Luciani , contro l’Ordinanza Ministeriale n.26 del 15 marzo 2007 ( art. 8- credito scolastico, par. 13,14) relativa agli Esami di Stato del corrente anno scolastico. L’ordinanza configurava la competenza dei docenti di religione cattolica ad esprimere il proprio voto nell’attribuzione del credito scolastico; questo avrebbe dato luogo a discriminazioni inaccettabili verso gli alunni che non hanno scelto l’insegnamento di religione cattolica, ai quali sarebbero stati riconosciuti crediti di diverso rango e solo sulla base di un loro presunto impegno. Sarebbe stato totalmente stravolto lo “stato di non obbligo” loro riconosciuto da famose sentenze della Corte Costituzionale.
Le motivazioni con cui il Tar Lazio ha accolto nell’immediato la richiesta di sospensiva relativa ai paragrafi 13,14 si fondano:
- sulla violazione del T.U. della legislazione scolastica (D.P.R. 294/97, art.309) che dispone che l’insegnamento della religione cattolica non fa parte della pagella scolastica e il profitto e l’impegno degli alunni viene comunicato ad alunni e famiglie con una “speciale nota” a parte, a cura del docente.;
- “sul piano didattico- sono parole del TAR- l’insegnamento della religione non può, a nessun titolo, concorrere alla formazione del “credito scolastico”(..) per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono né l’insegnamento religioso e né usufruiscono di attività sostitutive”.
Sono espressioni che apprezziamo profondamente e ci restituiscono la certezza che le nostre battaglie per una scuola laica e democratica non sono vane.
Per i ricorrenti:
Antonia Sani dell’ "Assoc.naz. per la Scuola della Repubblica".
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