Le aziende municipalizzate e i loro utenti/proprietari: il sistema di controllo, le difficoltà della partecipazione, il ruolo dei consumatori, le possibili soluzioni.
Acqua pubblica o privata, nell’uno o nell’altro caso è necessario pensare un sistema che permetta una gestione sostenibile. Chi difende la gestione pubblica dell'acqua è a maggior ragione interessato a che questa sia fatta nel modo più efficiente possibile: considerando il fatto che la gestione dell’acqua è simile ad altri beni e servizi a carattere monopolistico come energia elettrica, gas, rifiuti, trasporti ecc; che la gran parte degli enti gestori sono società di diritto privato ma di proprietà pubblica; e infine che il costo individuale è relativamente basso (la tariffa), ma quello collettivo (le tasse), risulta essere alto.
Di seguito, si presenteranno il quadro normativo, gli aspetti positivi e negativi dell’attuale sistema, anche attraverso la nostra esperienza.
La finanziaria del 2008 (L. n. 244, 24/12/07, art. 2, comma 461) stabilisce che al fine di garantire qualità, universalità ed economicità dei servizi gli enti locali devono prevedere: obbligo della redazione della carta dei servizi da parte dell’ente gestore in accordo con le associazioni dei consumatori; la consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; verifica periodica con la partecipazione delle associazioni dei consumatori; monitoraggio permanente da parte dell’ente gestore con la partecipazione delle associazioni dei consumatori; istituzione di una sessione annuale di verifica dei servizi tra gli enti locale e di servizio e le associazioni dei consumatori ed infine il costo delle attività sono da addebitare all’ente gestore.
Il sistema di gestione e controllo delle aziende municipalizzate prevede la fornitura di un servizio ad un cliente/utente, allo stesso tempo socio, attraverso i propri rappresentanti che siedono nel Consiglio di Amministrazione.
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Di seguito, si presenteranno il quadro normativo, gli aspetti positivi e negativi dell’attuale sistema, anche attraverso la nostra esperienza.
La finanziaria del 2008 (L. n. 244, 24/12/07, art. 2, comma 461) stabilisce che al fine di garantire qualità, universalità ed economicità dei servizi gli enti locali devono prevedere: obbligo della redazione della carta dei servizi da parte dell’ente gestore in accordo con le associazioni dei consumatori; la consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; verifica periodica con la partecipazione delle associazioni dei consumatori; monitoraggio permanente da parte dell’ente gestore con la partecipazione delle associazioni dei consumatori; istituzione di una sessione annuale di verifica dei servizi tra gli enti locale e di servizio e le associazioni dei consumatori ed infine il costo delle attività sono da addebitare all’ente gestore.
Il sistema di gestione e controllo delle aziende municipalizzate prevede la fornitura di un servizio ad un cliente/utente, allo stesso tempo socio, attraverso i propri rappresentanti che siedono nel Consiglio di Amministrazione.
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