L’abbattimento della Locanda del Sole: solo il primo della serie?

CHIVASSO - Se ne discute da mesi: in base alla normativa, si poteva o non si poteva abbattere la casa in Via del Collegio dell’ex Locanda del Sole? Non è facile rispondere, non perché manchino le norme, ma caso mai perché sono tante e a volte contraddittorie. Perciò bisognerà tornare sull’argomento. Per il momento, cominciamo a vedere che cosa dice la leggere regionale 56 / 77, la prima che professionisti o amministratori vanno a consultare prima di elaborare un progetto o approvarlo. L’art. 24, comma primo, stabilisce che i Piani regolatori devono individuare “i beni culturali e ambientali da salvaguardare”, e “gli insediamenti urbani aventi carattere storico artistico e/ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad esse pertinenti”. E il comma 4 prescrive che in questi ambiti  “è fatto divieto di modificare, di norma, i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale”. Su questo punto la legge è chiara. Tant’è vero che questo passo è riprodotto alla lettera nel Piano regolatore di Chivasso. Nelle “Norme tecniche di attuazione”, nell’art. 35 (“Centri storici”) sono elencate tre aree: ACS1, ACS2, ACS3. E in queste aree “è fatto divieto di modificare, di norma, di norma, i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale”. Copiato alla lettera. Ma allora perché l’ex Locanda del Sole – che si trova in ACS1 - è stata abbattuta? Aveva ospitato uno dei tanti stallaggi del tempo in cui a Chivasso fioriva il mercato del bestiame, considerato il secondo per importanza  di tutto il Piemonte. Una intera epoca della storia chivassese è segnato da quegli stallaggi, dai ristoranti, dagli alberghi utilizzati dagli operatori di quel mercato. E dal Foro boario, da cui facciata esiste ancora. E dalla folla che riempiva la città. Possibile che l’edifico di Via del Collegio non sia stato considerato dai nostri amministratori una testimonianza storica, culturale e tradizionale da conservare? E c’è un’altra domanda da porre. Per l’intervento di Via del Collegio il Comune ha usato la formula del PEC. Ma i PEC sono proprii delle “porzioni di territorio non ancora dotate, in tutto o in parte di opere di urbanizzazione” (art. 43 della 56 / 77). Cosa c’entrano i centri storici? Per un edificio come quello di Via del Collegio non era più adatto un “Piano di recupero” (art. 41 bis)? In base al quale il progetto deve venire sottoposto all’esame della “Commissione regionale per la tutela dei beni culturali e ambientali”, il cui parere è vincolante. Perché l’Amministrazione non ha imboccato questa strada, e chiesto prudentemente il parere della Commissione? Perché ha deciso di testa sua l’abbattimento di uno degli edifici storici della città? Quante altre case del centro faranno la stessa fine?
Piero Meaglia.

Nessun commento: